Responsabilità ex art. 2051 c.c.: se il condomino scivola sulla rampa condominiale deve provarne la pericolosità

Responsabilità ex art. 2051 c.c.: se il condomino scivola sulla rampa condominiale deve provarne la pericolosità
30 Aprile 2020: Responsabilità ex art. 2051 c.c.: se il condomino scivola sulla rampa condominiale deve provarne la pericolosità 30 Aprile 2020

In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare l’evento dannoso ed il nesso causale con la cosa in custodia e, ove questa sia statica e inerte, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presenta un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno.

Questo principio di diritto è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza della III^ sez. civ., n.  7580 del 27.03.2020.

La Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di responsabilità, ex art. 2051 c.c., di un Condominio, per i danni cagionati da cose in custodia (nel caso di specie una rampa condominiale di accesso al piano interrato), ne ha escluso la responsabilità per i danni subiti da un condomino a causa di una rovinosa caduta dalle scale, perché il danneggiato non aveva provato che lo stato dei luoghi presentasse un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.

IL CASO. Tizia, caduta rovinosamente mentre scendeva la ripida rampa di accesso al piano interrato del Condominio, aveva convenuto in giudizio quest’ultimo, affinché ne fosse accertata la responsabilità in quanto custode dei beni comuni, e conseguentemente fosse condannato al risarcimento dei danni che aveva subito. 

L’attrice vedeva però rigettare la propria domanda in primo grado perché il Giudice di merito aveva ritenuto che non avesse dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso; sentenza questa che veniva confermata in grado d’appello.

Avverso la sentenza del Giudice di secondo grado, Tizia proponeva, quindi, ricorso per cassazione. 

Ad avviso della ricorrente, infatti, la Corte d’Appello aveva erroneamente escluso la responsabilità del Condominio, per mancanza di prova del nesso causale, mentre avrebbe dovuto valutare la pericolosità intrinseca della rampa, in base alle sue caratteristiche, che ne rendevano potenzialmente pericoloso il normale utilizzo.

LA DECISIONE. La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello avesse applicato i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. 

Provate queste circostanze, il custode, per escludere la propria responsabilità ha l’onere di dimostrare, a sua volta, il caso fortuito ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.  

Inoltre, la Corte ha altresì precisato che “la Corte d’appello ha correttamente richiamato il principio di questa Corte secondo cui, qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sé statica e inerte e richieda che l’agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche), ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati)”.

Prova questa che il Giudice del merito aveva ritenuto non essere stata offerta dalla danneggiata, che ne era onerata, valutazione questa di esclusiva competenza del Giudice di merito se correttamente motivata, come era nel caso specifico.

Pertanto, il suo ricorso, per questo aspetto, è stato rigettato.

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